IL TRADIZIONALE SISTEMA DI “TUTELA REALE” APPLICATO AL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DEL LAVORATORE

In tema di licenziamento disciplinare del lavoratore-apprendista, il Tribunale di Bari ha ribadito i presupposti indefettibili affinchè possa legittimamente essere irrogata la più grave forma di provvedimento sanzionatorio a carico del prestatore di lavoro: diritto al contraddittorio, necessità di ascoltare previamente le giustificazioni del lavoratore, tempestività della sanzione.

Nella fattispecie in esame, è stato accertato che l’azienda datrice di lavoro, all’atto di licenziare un apprendista operaio metalmeccanico per giusta causa,  non aveva rispettato le garanzie procedimentali dettate dall’articolo 7 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970).
In particolare, prima di irrogare il licenziamento, l’azienda non aveva finanche atteso la ricezione delle giustificazioni del lavoratore sui fatti imputati a suo carico.

Il Tribunale di Bari ha altresì avuto modo di chiarire che il contratto di apprendistato è sempre potenzialmente suscettibile di dare origine ad un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di conseguenza, per i lavoratori-apprendisti assunti prima dell’avvento del decreto legislativo n. 23/2015 (cd. JOBS ACT), può trovare applicazione il tradizionale sistema di tutela reale in tema di licenziamenti individuali, con le conseguenze dettate dal vecchio articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

Un lavoratore del comparto metalmeccanico, assistito dallo studio legale Angiuli, ha visto dunque annullarsi il suo licenziamento irrogato nel 2010 ed oggi ha maturato il diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro con contestuale diritto a percepire gli stipendi arretrati ed i contributi previdenziali per un periodo pregresso di ben 7 anni.

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