DANNO DA “INSIDIA STRADALE”: ENTE COMUNALE CONDANNATO PER AVERE OMESSO LA MANUTENZIONE DELLA STRADA

Il Tribunale di Bari (sentenza n. 5636/2015, sez. stralcio – articolazione di Rutigliano, giudice monocratico dott.ssa Anfossi) ha accolto una domanda risarcitoria formulata da una anziana signora che era incespicata in un dislivello creatosi su un marciapiedi di una strada del centro urbano del Comune di Monopoli.

In particolare, per i danni di questo tipo, definibili come derivanti da “insidia o trabocchetto stradale“, in giurisprudenza si sono affacciate da tempo due ipotesi interpretative.
In base ad  una prima visione, l’ente proprietario della strada deve sempre rispondere di tutti gli incidenti riconducibili ad una cattiva o omessa manutenzione delle strade in base ad un principio di responsabilità oggettiva, derivante dall’art. 2051 cod. civ., a meno che non si provi l’evenienza di un caso fortuito.

Secondo una diversa prospettiva, la responsabilità civile dei Comuni e delle altre pubbliche amministrazioni può sussistere unicamente sulla base della presunta violazione dell’obbligo del generale principio del neminem laedere ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. e cioè solo allorquando si dimostri, in concreto, che alla base dell’incidente vi sia stata una specifica condotta (dolosa o colposa), sia a carattere attivo che omissivo, ascrivibile all’ente proprietario della strada.

Nel caso che ne occupa, il Tribunale di Bari ha aderito alla tesi della responsabilità connessa alle cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., atteso che l’incidente era avvenuto “all’interno della perimetrazione urbana, circostanza sintomatica della effettiva possibilità di esercitare un “potere di governo” sulla stessa da parte del comune convenuto“.

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