IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE TRA GIURISPRUDENZA E MODIFICHE NORMATIVE

E’ di grande attualità la proposta di legge (DDL n. 1715) – già approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati in data 19 novembre 2025 – che punta a riscrivere la formulazione dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale, introducendovi la definizione normativa di “consenso libero e attuale”.

Giusto in tempi recenti, lo studio legale Angiuli, con il patrocinio legale dell’avv. Chiara Conte, si è occupato della difesa in giudizio di un caso in materia di violenza sessuale presso il Tribunale Penale di Bari, all’esito del quale il Giudice dott.ssa Anna Perrelli, in sede di rito abbreviato, ha assolto l’imputato motivando la sua decisione soprattutto sulla carenza dell’elemento della costrizione della vittima del presunto stupro.

In particolare, nel caso di specie, il Giudicante non ha ravvisato l’integrazione dell’elemento oggettivo dell’illecito, che attualmente prevede due possibili condotte alternative attraverso cui può concretamente venire a configurarsi la fattispecie del reato in questione, alla stregua del testo dell’art. 609-bis c.p. oggi ancora in vigore: la costrizione della vittima ovvero la sua induzione a subire l’atto sessuale non gradito.

A sua volta, l’elemento della costrizione della vittima può configurarsi attraverso tre distinte modalità: con la violenza, con la minaccia ovvero mediante l’abuso di autorità.

Ciascuna delle condotte che, sotto il profilo oggettivo, assumono rilievo (violenza, minaccia o abuso di autorità) deve essere tale da poter concretamente coartare la volontà della persona offesa.

I reati in materia di violenza sessuale sono classificati come reati contro la persona e pertanto, fino ad oggi, la scelta del legislatore è sempre stata quella di mantenere ancorato il delitto di violenza sessuale all’elemento oggettivo della costrizione mediante violenza.

Pertanto, in molte vicende analoghe a quella recentemente affrontata dal nostro studio legale, i magistrati giudicanti finora si sono trovati di fronte a vicende denunciate che, probabilmente, avrebbero in qualche caso potuto anche risultare meritevoli di una condanna ma che, in base alla stretta applicazione della legge impostata sulla “violenza” come mezzo per costringere la vittima a compiere qualcosa contro la sua volontà, si sono invece concluse con l’assoluzione degli imputati.

La nuova formulazione della norma, attualmente in discussione in Parlamento, segna il passaggio dal modello “costrittivo” o “coercitivo” ad un modello “consensualee prevede la rilevanza penale di qualunque atto sessuale che venga compiuto senza il consenso “libero e attuale” della persona coinvolta.

Nello specifico, alla base di questa proposta di legge in tema di violenza carnale c’è l’idea che un rapporto sessuale sia lecito solo se tutte le persone coinvolte abbiano espresso il proprio consenso, che il testo precisa deve essere sempre “libero e attuale”.

Nella nuova formulazione della norma, verrebbe infatti introdotto un nuovo comma che integra la configurazione del reato in base ad atti compiuti, fatti compiere o subiti senza il consenso della vittima.

Per quanto riguarda il concetto di libertà, ciò significa che il consenso è rilevante nella misura in cui è libero. L’attualità del consenso, invece, implica che esso debba persistere per tutto il rapporto e che possa essere revocato in qualsiasi momento. Sul tema, il legislatore punta a normare situazioni in cui, in via astratta, potrebbe succedere che la vittima abbia inizialmente prestato il suo consenso ad un approccio sessuale per poi, dopo un certo punto, negare il suo stesso consenso, ad esempio a fronte della richiesta del partner volta a compiere altro tipo di atti sessuali non graditi.

Dunque, il nuovo modello di fattispecie di reato mira a ritenere lecito un atto sessuale esclusivamente allorquando l’altra parte vi abbia liberamente acconsentito, così ritenendolo pienamente rientrante nella sfera di libertà della persona. Tale nuovo modello si concentra sull’affermazione forte della libertà di autodeterminazione della persona rispetto al compimento degli atti sessuali.

La riforma in discussione, pertanto, qualora giungesse alla sua definitiva approvazione, modificherebbe  gli elementi del reato di violenza sessuale in modo sostanziale, in quanto la nuova disposizione richiederà la chiara esplicitazione del consenso agli atti sessuali e che lo stesso sia attuale e libero, vale a dire privo di coercizione o di manipolazione della propria volontà,  così rivoluzionando la precedente  formulazione della norma, come detto fondata sul concetto della “costrizione fisica o morale”, con il conseguente adeguamento della normativa interna ai principi di diritto sovranazionale e con un tendenziale avvicinamento al modello strutturale dei reati sessuali già condiviso da alcune discipline di altri Paesi europei.

In questa nuova prospettiva, dunque, non sarebbe più la vittima denunziante a dover provare la violenza subita, ma incomberebbe sul presunto reo l’onere di dover dimostrare di aver ricevuto il consenso: sul punto, non sono mancate le polemiche, sia in campo politico che in dottrina, su una riforma che sbilancerebbe in misura eccessiva l’equilibro tra accusa e difesa, ponendo tendenzialmente sempre a carico dell’imputato l’onere di fornire la prova a suo discarico (“probatio diabolica“).