NULLA LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI SE NON È ACCOMPAGNATA DALLA PRODUZIONE IN ATTI DELLA PROCURA NOTARILE

Il Tribunale Civile di Siracusa, accogliendo una eccezione di difetto di rappresentanza processuale sollevata da un ente locale siciliano nei confronti di una banca, ha puntualizzato alcuni importanti principi che informano la regolarità della costituzione in giudizio di una persona giuridica all’interno del processo civile.

Nel caso in questione, il Comune di Augusta, assistito dallo studio legale Angiuli, aveva immediatamente eccepito la omessa giustificazione della fonte dei poteri rappresentativi in capo al funzionario di banca firmatario della procura ad litem allegata in atti ma a quel punto la banca non aveva ritenuto di attivarsi prontamente onde sanare subito l’eccepita irregolarità, verosimilmente confidando nel noto meccanismo di sanatoria dettato dall’art. 182 c.p.c.

Il giudice monocratico del Tribunale di Siracusa, con sentenza parziale emessa in data 17 maggio 2023, ha preliminarmente osservato che, in tema di costituzione in giudizio delle persone giuridiche, la procura alle liti deve considerarsi invalida ove sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica ma la menzionata procura notarile non sia stata allegata, essendo in tali casi impossibile verificare la natura del potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all’esigenza di accertare che la rappresentanza processuale non sia stata conferita disgiuntamente da quella sostanziale.

A detta del giudice isolano, il diverso principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l’onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, è applicabile al solo caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e qualora tale potestà rappresentativa derivi direttamente dall’atto costitutivo o dallo statuto (tenuto conto del regime di pubblicità stabilito per tali atti delle società di capitali) ma non è estendibile all’ipotesi in cui i poteri rappresentativi derivino da un atto di procura notarile.

Pertanto, il Tribunale Civile di Siracusa ha dichiarato l’invalidità della costituzione in giudizio della banca, non ritenendo applicabile al caso il predetto meccanismo sanante ex art. 182 c.p.c., ribadendo il seguente principio già più volte statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso».

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