AFFIDO CONDIVISO E MANTENIMENTO DIRETTO DEI FIGLI DA PARTE DEI GENITORI

Brevi riflessioni sull’ordinanza dell’11.04.2017, Tribunale di BRINDISI

Commento a cura di Angela Dell’Aquila*

“Se entrambi i genitori manifestano il principio dell’affido condiviso, con una distribuzione sostanzialmente paritaria dei tempi di permanenza, il Tribunale ben può disporre l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con l’ulteriore possibilità per i figli minori di essere domiciliati presso entrambi i genitori.”

Il caso: Il Tribunale di Brindisi, con un’ordinanza dell’11.04.2017 a firma del Presidente di sezione dott.ssa Fausta Palazzo, ha previsto una forma di affidamento condiviso, con una distribuzione paritaria dei tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore, mettendo sullo stesso piano il ruolo di entrambi, dal punto di vista patrimoniale e genitoriale.

Il padre della minore, difeso dall’avv. Giuseppe Angiuli (del Foro di Bari), grazie all’ordinanza emessa dal Tribunale di Brindisi, ad oggi non ricopre più il ruolo di “genitore che versa l’assegno di mantenimento”, ma potrà partecipare attivamente alla vita della figlia, domiciliata presso entrambi i genitori.

Il Tribunale di Brindisi, con delle linee guida innovative e attuali, guarda i contesti familiari in modo concreto e pratico, attribuendo rilevanza ad entrambi i genitori, eliminando finalmente la vecchia figura del “genitore collocatario” e quella del “genitore che versa l’assegno di mantenimento”. I genitori hanno pari diritti e fanno parte della vita dei propri figli attivamente ed in egual misura.

Il Tribunale di Brindisi,in linea con i principi di diritto elaborati in dottrina e giurisprudenza, segue le indicazioni dell’Unione Europea e delle Convenzioni alle quali anche l’Italia ha aderito, interpretando pienamente la legge sull’affido condiviso, rimodellando il principio di bigenitorialità e riconoscendo parità del ruolo di entrambi i genitori.

Le linee guida che, come si legge nel testo, non hanno alcun valore “precettivo” e non costituiscono alcuna imposizione per le parti e per i loro difensori, affrontano in modo attuale, e allo stesso tempo rispettoso, tematiche delicate, su cui si discute da anni e sulle quali ancora oggi i Collegi dei vari Tribunali si approcciano con sentenze e ordinanze significative e, alle volte, originali, finalizzate alla risoluzione delle esigenze familiari e nell’interesse esclusivo dei minori e dei loro diritti.

Il concetto di “bigenitorialità” non deve essere visto in modo precettivo e limitato, ma come l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi, una paritaria condivisione del ruolo genitoriale, con l’esclusivo scopo di tutelare l’interesse del minore, valutando concretamente caso per caso come applicare i principi di bigenitorialità. In tal senso si è espresso anche il Tribunale Salerno, sez. I, che con l’ordinanza del 18/04/2017 ha così precisato: “L’affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciò non di meno (per le ragioni meglio di seguito evidenziate) l’affido condiviso è (in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell’interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano (ovviamente ove possibile) alla conservazione (od al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l’attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l’interesse ad una frequentazione paritaria”.

Il padre della minore, nell’ordinanza dell’11.04.2017, ha ottenuto il riconoscimento del diritto a tenere la figlia presso il proprio domicilio in un numero di giorni identici a quelli in cui il figlio potrà stare presso la madre. Sul concetto di “residenza” le linee guida del Tribunale di Brindisi precisano che “la residenza dei figli ha valenza puramente anagrafica”, pertanto i figli saranno domiciliati presso entrambi i genitori; la frequentazione dei genitori avverrà ispirandosi al principio secondo cui ciascun genitore dovrà partecipare alla quotidianità dei figli, che avranno a loro volta pari opportunità di frequentare l’uno e l’altro genitore, in funzione delle loro esigenze, con un modello di frequentazione mediamente paritetico.

Nella stessa ordinanza viene riconosciuto al padre della minore il diritto di farsi carico in via diretta del mantenimento, accollandosi le spese necessarie ai bisogni della figlia; il Tribunale di Brindisi, infatti ribadisce“la forma privilegiata dal legislatore, alla quale questo tribunale si uniforma, è quella diretta, non potendosi ritenere assolti i doveri di un genitore dalla fornitura di denaro all’altro mediante assegno”.

Le linee guida del Tribunale di Brindisi, alla cui stesura ha lavorato attivamente la dott.ssa Fausta Palazzo, sono state in un primo momento oggetto di contestazione e non sempre è stato compreso pienamente lo scopo del magistrato che, forte di una lunga esperienza lavorativa, ha provveduto ad affrontare la delicata materia di separazione dei coniugi e affidamento dei figli in modo pratico e concreto.

Brindisi, 23.01.2018

*avvocato del foro di Brindisi