COMPRAVENDITA DI IMMOBILI: NON E’ POSSIBILE PROVARE CON PRESUNZIONI L’AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREZZO

In una compravendita immobiliare, il pagamento del prezzo del bene oggetto di alienazione costituisce uno degli elementi essenziali del contratto e pertanto non può essere provato in giudizio mediante il ricorso ai testimoni né alle presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile, essendo ineliminabile la necessità a tal uopo di munirsi di una prova scritta.

La Corte d’Appello di Bari ha accolto il gravame proposto dall’erede della venditrice di un bene immobile, la quale era ricorsa alla giustizia civile lamentando il mancato pagamento del prezzo nella sua integralità.

In primo grado, il Tribunale del capoluogo pugliese aveva qualificato come legittimo, per la parte acquirente – la quale asseriva di avere saldato integralmente il prezzo del bene oggetto di vendita – il ricorso alla prova per presunzioni semplici, non ritenendone vietato l’utilizzo nonostante gli obblighi di forma scritta che connotano la compravendita immobiliare in tutti i suoi elementi.

Più in particolare, il giudice di prime cure aveva ritenuto presumibile il collegamento alla compravendita in esame di alcune annotazioni contabili di pagamenti parziali vergate su un foglio bollato, redatto in modo del tutto informale e privo di qualsiasi esplicito riferimento che lo collegasse al negozio oggetto di causa.

Il giudice di secondo grado, accogliendo le doglianze formulate dallo studio legale Angiuli, ha affermato il principio per cui è inammissibile il ricorso alle presunzioni semplici in una materia, quale quella della compravendita di immobili, caratterizzata in tutti i suoi aspetti essenziali dalla inderogabile forma scritta.

Con la stessa sentenza, la Corte d’Appello di Bari ha ritenuto non esservi alcuna rilevanza probatoria anche per la fotocopia di un assegno bancario privo di data, offerto dalla parte acquirente sempre quale prova del pagamento del prezzo dell’immobile, in mancanza della dimostrazione dell’effettiva negoziazione e dell’effettivo incasso del titolo: in questi casi, hanno concluso i giudici baresi, la produzione della copia dell’assegno può valere unicamente quale prova di una promessa di pagamento.

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