STOP ALLE BOLLETTE PAZZE: IL TRIBUNALE DI BARI ANNULLA UNA FATTURA DI 5.000 EURO PER CONGUAGLI SU CONSUMI DI GAS DOMESTICO.

E’ tristemente nota quella prassi osservata da molte compagnie erogatrici di servizi (acqua, luce, gas, ecc.) di emettere periodicamente delle fatture a conguaglio per grossi importi, senza seguire le necessarie metolodogie di trasparenza che consentano al consumatore di verificare compiutamente l’origine e la natura degli addebiti.

Nella fattispecie in esame, un utente pugliese del servizio di gas erogato dalla società ENEL Energia, dopo avere pagato regolarmente e per anni tutte le fatture sui consumi della sua utenza domestica, si era visto recapitare inaspetattamente una nuova bolletta a conguaglio contenente una non ben chiarita “rettifica” dei consumi riferibili ad un periodo pregresso di circa cinque anni.

Nessun effetto avevano sortito le proteste dell’utente, che aveva più volte sollecitato invano la compagnia somministratrice affinchè gli fornisse quanto meno delle chiare spiegazioni sui metodi di computo seguiti nell’elaborazione di questa insolita “rettifica” dei consumi pregressi.

Con sentenza n. 4241/19, pubblicata il 13.11.2019, il Tribunale di Bari (II^ sez. civile, giudice monocratico Manzi), nel revocare l’ingiunzione di pagamento precedentemente concessa, ha censurato la mancanza di trasparenza di cui si era resa protagonista la compagnia erogatrice del servizio di gas in danno del consumatore.

In particolare, il Tribunale pugliese ha evidenziato come sia senz’altro contrario ad ogni principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 cod. civ. “effettuare ricalcoli per un periodo, come nel caso di specie, di ben cinque anni e rendere, in tal modo, estremamente difficoltoso il controllo da parte dell’utente dell’effettività delle somme dovute“.

Pertanto, al termine del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il cliente di ENEL Energia, associato ad ADUSBEF ed assistito dallo Studio Legale Angiuli, si è visto annullare una bolletta a conguaglio per un importo di poco superiore a 5.000 euro ed ha altresì ottenuto la condanna della compagnia a rifondere integralmente le spese del giudizio civile.